TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 6 febbraio 2006 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 6 febbraio 2006 (decisa il); Giud. Roilo; CXO, CXA, GXO (Avv. Giacomelli, Tattara) c. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD YY e altro (Avv. Reider, Leitgeb)

 

Responsabilità civile – Infortunio dell’allievo di sci – Onere della prova – Non assolto

 

Nel caso di infortunio subito da un allievo di una scuola di sci, incombe su parte attrice l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria nei confronti della scuola e del maestro (Nella specie i genitori di un minore avevano citato in giudizio il maestro di sci per i danni che il minore si era procurato da solo. Essi hanno sostenuto che un tanto era dovuto alle avverse condizioni atmosferiche, all’inesperienza del piccolo, alla difficoltà della pista, all’assenza del maestro di sci, il quale, a causa del numero dei suoi allievi, non aveva prestato al bambino la necessaria assistenza e sorveglianza individuale. Il giudice ha respinto le domande attoree per non aver gli attori fornito la prova della colpa del maestro di sci ed ha spinto il principio di auto responsabilità dello sciatore fino a pretendere dai genitori del bambino un’analisi delle condizioni atmosferiche)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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