TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 7 settembre 2000, n. 500

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 7 settembre 2000, n. 500; Giud. Roilo; PJ (Avv. Wenter) c. FUNIVIE S. s.p.a (Avv. D’Apolito, Pappalardo)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Cumulo di neve a bordo pista – Responsabilità prevalente dello sciatore – Sussiste – Concorso di colpa del gestore della pista – Sussiste

 

Nel caso in cui uno sciatore si procuri un danno sciando su un cumulo di neve sussiste il concorso di colpa tra lo sciatore danneggiato se il cumulo di neve è tale da non costituire un’insidia e del gestore della pista da sci per non aver preso le dovute cautele al fine di evitare che il cumulo di neve venisse utilizzato come trampolino. (Nella specie, il cumulo di neve su cui si è procurato i danni l’attore era di dimensioni tali che non poteva non essere visto, era posizionato al margine di una pista facile con scarsa pendenza e larga 70 metri e le condizioni di visibilità atmosferica erano buone. Il giudice ha allocato in capo al gestore la responsabilità nella misura del 40% rimproverandogli di non aver recintato il cumulo di neve)

 

© Umberto Izzo – RIproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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