TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 agosto 1986, n. 960
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 agosto 1986, n. 960; Pres. Martinolli; Est. Zancan; GM, GJ, GR (Avv. Tappeiner) c. COMUNE DI SILANDRO e KG (Avv. Boscarolli, Vinatzer)
Responsabilità civile – Piscina – Danni conseguenti a tuffo – Mancata osservanza delle norme tecniche di costruzione – Irrilevanza causale – Responsabilità del gestore della piscina – Non sussiste
Il gestore e il proprietario di una piscina, ancorché le barriere del trampolino non rispettino i parametri stabiliti dal C.O.N.I e da F.F.I.N, non rispondono dei danni che un minore riporta per essere caduto dal trampolino sul bordo della vasca per esclusiva propria condotta colposa se il mancato rispetto delle norme regolamentari non hanno alcuna incidenza causale con l’evento lesivo. (Nella specie, una minore si è sbilanciata durante un tuffo andando a sbattere sul bordo della vasca).
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