TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 febbraio 1993, n. 127

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 febbraio 1993, n. 127; Pres. Est. Delerba; AD (Avv. Ceciarini, Barchi) c. PM e SCUOLA DI SCI (Avv. Belardi, Galas).

 

Responsabilità civile – Maestro di sci – Scuola di sci – Infortunio dell’allievo – Responsabilità del maestro – Non sussiste

 

Nel caso in cui un allievo maggiorenne, cadendo autonomamente al termine della gita di fine corso, si procuri lesioni, non risponde dei danni il maestro se l’allievo ha assunto il rischio della partecipazione alla gita e, date le circostanze concrete, la gita era adeguata alle capacità sciatorie dell’allievo (Nella specie, un’allieva si è fatta male autonomamente durante una gita sciistica di fine corso. Il giudice ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti del maestro in considerazione del fatto che il maestro aveva spiegato i dettagli della gita che era prevista nel programma didattico e l’allieva si è assunta la responsabilità di parteciparvi; inoltre la gita appariva adeguata alle capacità dell’attrice, posto che gli altri partecipanti al corso, delle medesime capacità sciistiche vi hanno partecipato senza problemi).

 

 

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 Testo della sentenza

 

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