TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 febbraio 1999, n. 85

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 febbraio 1999, n. 85; Pres. Delerba, Est. Roilo; CA e NP (Avv. Contini, Conti, Cavani) c. SOCIETÀ IMPIANTI DI RISALITA s.r.l. (Avv. Pasquali)

 

Responsabilità civile – Infortunio sullo skilift per bambini – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Posto che la responsabilità del gestore di uno skilift nei confronti dell’utente è di natura contrattuale, ancorchè non di trasporto, l’obbligo del gestore di un impianto destinato ai bambini non si esaurisce nel tenere in funzione o in buono stato di manutenzione l’impianto, ma si estende all’obbligo di prestare assistenza ai bambini essendo prevedibile che questi possano comportarsi in modo difforme da quanto è pretendibile dagli adulti . (nella specie, un bambino di 5 anni al termine della salita di una pista per principianti si è fermato prima di cominciare la discesa ed è stato colpito dal piattello sganciato da una bambina che lo seguiva. Il giudice ha ritenuto responsabile il gestore nella misura in cui l’addetto all’impianto era dentro la stazione d’arrivo piuttosto che fuori a prestare assistenza ai bambini in arrivo)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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