TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 novembre 2007 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 novembre 2007 (decisa il); Giud. Roilo; XX (Avv. Nicolin, Vescoli) c. YY s.r.l. (Avv. Boscarolli)
Contratto di trasporto – Seggiovia – Infortunio nella discesa dalla seggiovia – Responsabilità del gestore – Sussiste
Nel caso in cui un utente della seggiovia si infortuna nell’atto di scendere dalla seggiola, trova applicazione l’art. 1681 c.c.; ne consegue che il gestore della seggiovia risponde dei danni che si procura un passeggero se non fornisce la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto. (Nella specie, il giudice ha accolto le domande attoree in ragione del fatto che l’addetto all’impianto era stato messo al corrente che sarebbe salita una comitiva di parrocchiani anziani e portatori di handicap e, pertanto, l’addetto all’impianto era stato reso edotto che sarebbero state necessarie maggiori precauzioni, quali per esempio fermare l’impianto per favorire la discesa degli anziani passeggeri)
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