TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 ottobre 1998, n. 711
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 ottobre 1998, n. 711; Pres. Est. Delerba; ZSG (Avv. Roda, Zozin) c. TF s.r.l (Avv. Boscarolli T., Boscarolli A.)
Responsabilità civile – Seggiovia – Contratto di trasporto – Cosa in custodia – Responsabilità del gestore nella fase di preimbarco – Sussiste – Concorso di colpa del passeggero sussiste
Il gestore di una seggiovia risponde ai sensi degli artt. 1681 c.c. e 2051 c.c. dei danni cagionati all’utente dalla chiusura veemente del cancelletto d’imbarco (Nella specie, l’attrice danneggiata che si è attardata all’imbarco è stata colpita dal cancelletto che si richiudeva automaticamente. Il giudice ha ritenuto responsabile il gestore poiché gli addetti alla seggiovia, conoscendo le caratteristiche della seggiovia avrebbero potuto prevedere e quindi intervenire per prevenire il danno)
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