TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 settembre 1998, n. 620

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 8 settembre 1998, n. 620; Pres. Delerba, Est. Roilo; UV (Avv. Egger) c. F s.a.s, RM e altro (Avv. Valentini, Boscarolli A., Boscarolli T., Clementi)

 

Responsabilità civile – Incidente sullo skilift – Concorso di responsabilità tra gli utenti e il gestore – Sussiste

 

Nel caso in cui un utente dello skilift che sosta a monte dell’impianto viene colpito dall’ancora di un utente successivo, sussiste un concorso di responsabilità tra l’attore danneggiato il convenuto danneggiante e il gestore della pista. (Nella specie, l’attrice danneggiata era già giunta a monte con l’impianto di risalita, mentre il convenuto che la seguiva è rimasto impigliato con la giacca all’ancora che, dopo essersi staccata, ha colpito l’attrice. Il giudice ha ritenuto sussistente il concorso di colpa tra l’attrice che sostava immotivatamente nel luogo di arrivo dello skilift, il convenuto danneggiante per aver effettuato in modo scorretto l’operazione di sgancio dallo skilift e il gestore nella misura in cui l’addetto all’impianto non ha evitato o bloccato l’impianto pur in una situazione di obiettivo pericolo)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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