TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 luglio 1998, n. 511
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 luglio 1998, n. 511; Pres. Est.. Scheidle; BEC (Avv. Mancini, Moser) c. FUNIVIE M s.p.a. (Avv. Boscarolli A., Boscarolli T.)
Responsabilità civile – Seggiovia – Responsabilità del gestore nella fase preimbarco – Sussiste
Il gestore di una seggiovia risponde ex art. 1681 c.c. e 2050 c.c. dei danni cagionati all’utente nella fase dell’imbarco. (Nella specie, l’attrice era caduta in terra e il sedile della seggiovia l’aveva colpita in testa. Il giudice ha ritenuto responsabile il gestore benché l’addetto all’impianto avesse bloccato tempestivamente la seggiovia poiché egli avrebbe dovuto inoltre bloccare manualmente il sedile ed avvisare a gran voce l’attrice del sopraggiungere del sedile)
© Umberto izzo – Riproduzione riservata