TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 luglio 2005 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 luglio 2005 (decisa il); Giud. Alinari; XX (Avv. Coran, del Re) c. YY s.p.a. e altro (Avv. Fedele, Boscarolli)

 

Contratti in genere – Gestore della pista da sci – Responsabilità – Non sussiste

 

Qualora lo sciatore qualifichi come contrattuale il rapporto con il gestore della pista, incombe su di lui l’onere di provare il contenuto del contratto concluso; ne consegue che il gestore non risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dallo sciatore che cade sulla pista, se non prova l’esistenza della clausola che attribuisce al gestore l’obbligo di manutenzione della pista (Nella specie, uno sciatore ha “spigolato” ed è scivolato contro una staccionata al bordo della pista citando in giudizio il comune senza specificare a che titolo e la società gestrice della pista a titolo contrattuale; il giudice, al fine di non violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha valutato il fatto esclusivamente sotto il profilo contrattuale escludendo la responsabilità del gestore poiché l’attore non ha dimostrato l’esistenza della clausola relativa all’obbligo di manutenzione della pista)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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