TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 marzo 2004 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 marzo 2004 (decisa il); Giud. Pappalardo; XX (Avv. Dapor, Galas Indelli) c. ASSOCIAZIONE TURISTICA YY (Avv. Brazzini, Boscarolli)
Responsabilità civile – Incidente sciistico –Autoresponsabilità
La pratica dello sci richiede conoscenza delle proprie capacità ed adeguata preparazione; ne consegue che lo sciatore, quali che siano le condizioni della pista, è esclusivo responsabile dei danni che procura a se stesso, salva la presenza di insidie o trabocchetti. (Nella specie, una sciatrice ha perso l’equilibrio per aver incrociato le punte degli sci ed è caduta fuori pista in un torrente. Il giudice ha ritenuto irrilevanti le condizioni della pista e le condizioni atmosferiche)
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