TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 23 dicembre 2008, n. 101

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 23 dicembre 2008, n. 101; Giud. Höppner; PE (Avv. Wenter) c. FUNICOLARI L s.r.l. (Avv. Brazzini, Pedron).

 

Responsabilità civile – Sci – Incidente sciistico – Gestore dell’area sciabile – Impatto contro una rete di delimitazione – Responsabilità del gestore per danni da cosa in custodia – Sussiste

 

Il gestore di un’area sciabile risponde dei danni cagionati ad uno sciatore, ove quest’ultimo impatti una rete che rappresenta una fonte di pericolo posta sulla pista da sci senza presegnalazioni per delimitare la pista destinata ai fini turistici da una pista destinata ad una gara, se non prova il caso fortuito. (Nella specie, lo sciatore danneggiato procedeva su una pista nera ed ha impattato contro una rete che separava una pista ad uso generale da una pista ad uso dei partecipanti ad una gara. Il giudice ha affermato che, data la pista di difficile percorrenza e la morfologia del pendio che ostruiva la visuale sulla rete, era obbligo del gestore predisporre presegnalazioni volte a mettere sull’avviso lo sciatore).

 

 © Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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