TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 3 gennaio 2007, n. 2

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 3 gennaio 2007, n. 2; Giud. Höppner; RA (Avv. Ohrwalder, Gartner, Parigger) c. WM (Avv. Wenter)

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Applicazione diritto tedesco – Onere probatorio – Non assolto

 

In base al diritto tedesco applicabile a norma dell’art. 62 L. n. 218/1995 alla fattispecie di scontro fra sciatori nel quale siano stati coinvolti due cittadini germanici residenti in Germania, l’attore ha l’onere di dimostrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie dannosa; ne consegue che in assenza di tale prova, la domanda giudiziale deve essere respinta. (Nella specie, l’attore danneggiato e il convenuto danneggiante si sono scontrati provenendo da traiettorie convergenti, ma l’attore non ha fornito alcuna prova sulla dinamica dell’incidente. Il giudice in applicazione del diritto tedesco richiamato dalla normativa di diritto internazionale privato ha respinto la domanda giudiziale).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza in tedesco

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