TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 1 luglio 2008, n. 89

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 1 luglio 2008, n. 89; Giud. Weisssteiner; RB e RD (Avv. Gschnitzer) c. OM e F.I.S.I. (Avv. Principi, Bonomo, Ghedina)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Allenamento agonistico – Responsabilità dell’allenatore – Non sussiste

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Allenamento agonistico – Responsabilità contrattuale della federazione – Onere probatorio – Non assolto

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Allenamento agonistico – Obbligo di informazione della federazione – Non sussiste

 

Ove uno sciatore si infortuni durante un allenamento agonistico non sussiste la responsabilità dell’allenatore se questi risulta aver  scelto un esercizio di allenamento abituale tenendo conto delle capacità degli atleti, vigilando le loro discese e differenziando, seppur con un richiamo generale, le indicazioni per la discesa, in modo che ciascun atleta le potesse adattare alle proprie capacità.

 

Per dimostrare il rapporto contrattuale intercorrente tra una federazione sportiva e gli atleti iscritti è necessario allegarne i contenuti, producendo in giudizio lo statuto della federazione e gli altri documenti da cui desumere i diritti e doveri reciprocamente assunti dalla federazione e dagli iscritti.

 

Tra federazione sciistica e atleti non sussiste un contatto qualificato idoneo a fondare il sorgere di una obbligazione senza prestazione il cui inadempimento possa essere invocato nel caso in cui la federazione ometta di comunicare informazioni suscettibili di interessare gli atleti.

 

Nella specie, gli attori, genitori di un’atleta infortunatasi durante un allenamento, chiedono al giudice il risarcimento del danno derivante dall’infortunio avvenbuto durante unallenamento agonistico, nonché il risarcimento del danno derivante dall’errata informazione relativa ai massimali assicurativi dell’assicurazione infortuni contratta dalla FISI a favore dell’atleta per danni non imputabili a terzi a titolo di responsabilità civile. Il giudice respinge tutte le domande rilevando: che l’allenatore, legato da un rapporto di occasionalità necessaria alla FISI, ha posto in essere una condotta immune da colpa extracontrattuale; che, difettando la prova del titolo, il rapporto associativo fra la tesserata Fisi e la Federazione non può dar luogo ad una responsabilità contrattuale della Federazione; che infine la Federazione non è tenuta a fornire agli atleti e ai loro geneitori informazioni circa l’importo del massimale dell’assicurazione infortuni che la Federazione contrae a favore degli atleti in caso di infortuni non imputabili a RC di terzi.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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