TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 11 giugno 2008, n. 78

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 11 giugno 2008, n. 78; Giud. Leitner; PA (Avv. Barca M., Barca S., Mair) c. EP (Contumace).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatore e snowboarder – Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità dello snowboarder proveniente da monte – Sussiste

 

In caso di scontro tra uno snowboarder ed uno sciatore è unico responsabile dei danni a titolo di responsabilità extracontrattuale lo snowboarder proveniente da monte. (Nella specie il giudice, pur nella consapevolezza che le norme del decalogo FIS non costituiscano norme di diritto positivo, ha accolto le domande attoree ritenendo che il convenuto, poiché proveniente da monte, abbia violato le norme di cui agli att. 1, 2, 3 e 4 del decalogo FIS che sanciscono l’obbligo di tenere una condotta che non metta in pericolosa persona altrui, l’obbligo di tenere una condotta ed una velocità adeguati alle proprie capacità, allo stato dei luoghi, l’obbligo di tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione, l’obblio di effettuare il sorpasso tenendo una distanza di sicurezza dagli altri sciatori.

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

  Testo della sentenza

 

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