TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 15 marzo 2004, n. 20

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 15 marzo 2004, n. 20; Giud. Leitner; CP (Avv. Omarchi, Mair) c. PK (Avv. Loner, Dorner).

 

Responsabilità civile – Mountain bike – Gara – Traguardo – Responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore – Sussiste

 

L’organizzatore di una gara ciclistica di superbike ha l’obbligo di far sgomberare la zona di arrivo posta dopo il traguardo; ne consegue che è responsabile a norma dell’art. 2043 c.c. dei danni subiti da un atleta nella zona posta dopo il traguardo a causa di una brusca manovra determinata dalla presenza di un altro atleta. (Nella specie, l’attore danneggiato è rovinato a terra dopo aver urtato contro la ruota posteriore della bicicletta di un altro atleta che stava attraversando la zona di arrivo di una gara ciclistica. Il giudice ha ritenuto responsabile l’organizzatore per aver omesso di invitare gli atleti a sgombrare la zona di arrivo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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