TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 19 gennaio 2004, n. 9

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 19 gennaio 2004, n. 9; Giud. Leitner; FBF (Avv. Bianchi, Kofler) c. FUNIVIA P. s.p.a. (Avv. Roveda, Tshurtschenthaler).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sulla pista da sci – Buca – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Non sussiste – Concorso di colpa – Sussiste

 

Posto che nel caso di infortunio su una pista da sci a causa di una buca presente sulla pista, ove lo sciatore non sia in grado di provare il titolo del contratto per la fruizione dell’area sciabile, si applica la disciplina di cui all’art. 2043 c.c., il gestore non risponde dei danni patiti dal danneggiato se  la buca non integra un pericolo atipico. (Nella specie, lo sciatore danneggiato procedeva su una pista di facile percorrenza e il giudice ha applicato il principio di autoresponsabilità tale nel valutare che le caratteristiche della buca nel caso di specie facevano sì che il pericolo fosse tipico, risultando quest’ultimo visibile ed evitabile dallo sciatore con l’impiego dell’ordinaria diligenza).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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