TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 20 aprile 2004 – 11 maggio 2004, n. 91
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 20 aprile 2004 – 11 maggio 2004, n. 91; Giud. Frötscher; Imp. MC
Responsabilitá penale – Lesioni colpose – Scontro tra sciatori – Ripartenza della parte offesa – Assoluzione
L’imputato che, sciando in modo prudente su una pista da sci, investe un altro sciatore presente poco più a valle e gli cagiona una malattia guaribile in venticinque giorni deve essere assolto dal reato di lesioni colpose perché il fatto non costituisce reato se la parte offesa dopo una sosta effettua una ripartenza senza prestare attenzione a chi sopraggiunge da monte. (Nella specie il tribunale ha accertato una violazione degli artt. 1 e 6 del decalogo dello sciatore da parte della parte offesa, la quale ha l’obbligo di non effettuare ripartenze improvvise)
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