TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 24 aprile 2007, n. 37
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 24 aprile 2007, n. 37; Giud. Leitner; MS (Avv. Russo) c. S s.p.a. (Avv. Bruscia).
Responsabilità civile – Sci – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità del gestore – Non sussiste
Lo sciatore che si infortuna su una pista da sci dopo l’orari di chiusura della pista, senza curarsi dei cartelli, degli sbarramenti e degli avvisi orali degli addetti alla sicurezza è unico responsabile dei danni patiti. (Nel caso di specie, il giudice dà atto di un contrasto giurisprudenziale relativo sia alla qualificazione della gestione di una pista da sci quale attività pericolosa che all’applicabilità al grstore dell’area sciabile della qualifica di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. Nel caso in esame il giudice ritiene che la condotta dell’attore danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale e, conseguentemente, rigetta le domande attoree).
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