TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 gennaio 2006, n. 8
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 gennaio 2006, n. 8; Giud. Leitner; MM (Avv. Rasera Berna, LEiter) c. FUNIVIE S s.p.a. (Avv. Loner A., Loner V., Dorner).
Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Tombino – Pericolo atipico – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste
Posto che il coperchio di un tombino costituisce fonte di pericolo atipico e che il gestore dell’area sciabile ha l’obbligo di predisporre tutte le misure di sicurezza idonee a segnalare o eliminare i pericoli atipici dalle piste insistenti nell’area scaibile, ne consegue che in mancanza di opportune recinzioni o segnalazioni, il gestore della pista da sci risponde a norma dell’art. 2043 c.c. dei danni che uno sciatore si procura per aver impattato contro il cordolo di una botola, in concorso con lo sciatore danneggiato che non abbia osservato una velocità di sciata consona allo stato dei luoghi. (Nella specie, l’attore ha impattato con gli sci una botola con un cordolo in muratura posizionata vicino ad un pilone visibile da lontano in un tratto di neve battuta esterno alle piste e adibito alle manovre del gatto delle nevi, e tuttavia non delimitato in modo da segnalare univocamente che fosse al di fuori del tracciato della pista. Il giudice ha parzialmente accolto la domanda attorea nella misura in cui il gestore non ha adottato le misure idonee a segnalare o eliminare il pericolo atipico, riconoscendo altresì la condotta colposa del danneggiato a causa dell’astratta visibilità del tombino e della velocità elevata raggiunta dallo sciaotre danneggiato, inferita dalla circostanza che nonostante quest’ultimo indossasse il caschetto protettivo l’impatto era risultato talmente violento da procurare i danni per i quali è causa).
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