TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 marzo 2003, n. 23

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 26 marzo 2003, n. 23; Giud. Leitner; RP (Avv. Arrigo, Merlo Giordani) c. FUNIVIA s.p.a. (Avv. Pappalardo, Mair).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità del gestore ex art. 2051 – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2043 – Onere probatorio – Non assolto

 

Posto che nel caso in cui uno sciatore si procura danni a causa della presenza di una buca sulla pista, non può trovare applicazione l’art. 2051 nei confronti del gestore dell’area sciabile, la disciplina di cui all’art. 2043 c.c. che trova applicazione al caso richiede che l’attore provi lo specifico addebito di colpa mosso al gestore. (Nella specie, tale prova non viene fornita e il giudice respinge la domanda).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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