TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 3 maggio 2006, n. 36
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 3 maggio 2006, n. 36; Giud. Leitner; RA (Avv. Dellago, Kirchler) c. IMPIANTI C s.p.a. (Avv. Brazzini, Dorner).
Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Contratto di trasporto – Responsabilità contrattuale del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del trasportato – Sussiste
Il gestore di una seggiovia insistente in un’area sciabile risponde a norma dell’art. 1681 c.c. dei danni patiti dall’utente durante il trasporto se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma l’accertata condotta imprudente o negligente manifestata dal trasportato durante il trasporto può indurre a diminuire il risarcimento riconosciuto al danneggiato. (Nella specie, l’attore trasportato ha impigliato lo sci in un materasso adibito alla protezione di un pilone e si è storto la gamba fino a fratturarla. Il giudice ha riconosciuto il 30% di responsabilità in capo al gestore dell’impianto a norma dell’art. 1681 c.c. per non aver dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e il 70% di responsabilità in capo all’utente, avendo quest’ultimo tenuto una condotta negligente e imprudente, nella misura in cui egli non ha allineato gli sci, lasciando che uno di esse si incastrasse nel materasso di protezione).
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