TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 4 aprile 2007, n. 32

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 4 aprile 2007, n. 32; Giud. Weissteiner; PT (Avv. Mattei, Ghedina) c. FUNIVIE M s.p.a. (Avv. Pappalardo, Mair).

 

Responsabilità civile – Infortunio nel parcheggio dell’impianto sciistico – Responsabilità  del gestore dell’area sciabile  proprietario del parcheggio per danno da cosa in custodia – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Ove uno sciatore al termine di una giornata con gli scarponi da sci ancora ai piedi scivoli su una lastra di ghiaccio presente nel parcheggio attiguo alla pista da sci, sussiste il concorso di responsabilità tra il gestore dell’area sciabile, proprietario del parcheggio, a norma dell’art. 2051 c.c. e lo sciatore danneggiato. (Nella specie, il giudice, applicando l’art. 2051 c.c., ha ritenuto non fornita la prova liberatoria del fortuito da parte del gestore, non potendosi ritenere imprevedibile la formazione di ghiaccio in un parcheggio durante il periodo invernale; ha altresì ritenuto sussistente in misura prevalente la responsabilità del danneggiato in ragione del fatto che egli al momento della caduta aveva ancora gli scarponi ai piedi ed aveva già percorso almeno una volta all’andata quel medesimo tratto del parcheggio).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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