TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 4 febbraio 2006, n. 8

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 4 febbraio 2006, n. 8; Giud. Leitner; BH (Avv. Mattei, Ghedina) c. TA (Avv. Di Cicco, Kofler).

 

Responsabilità civile – Scontro fra sciatori – Responsabilità extracontrattuale dello sciatore proveniente da monte – Sussiste

 

Essendo lo sciatore proveniente da monte in posizione dominante, a norma dell’art. 2043 c.c. egli risponde dei danni che cagiona ad un altro sciatore procedente più a valle se scia ad una velocità eccesiva per le proprie capacità. (Nella specie, il convenuto danneggiante sciava in posizione ad uovo ed ha urtato di striscio l’attore danneggiato, cagionandogli il danno. Il giudice ha applicato le norme del decalogo FIS quale standard di condotta alla luce del quale valutare la colpa di cui all’art 2043 c.c.).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

 

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