TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 5 dicembre 2000 – 5 marzo 2001, n. 52/01
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 5 dicembre 2000 – 5 marzo 2001, n. 52/01; Giud. Frötscher; Imp. CC
Responsabilità penale – Lesioni colpose – Scontro fra sciatori – Discesa in diagonale – Nesso di causa – Non sussiste – Colpa – Non sussiste – Assoluzione
Nel caso di scontro tra sciatori, l’imputato del reato di lesioni colpose deve essere assolto perché il fatto non sussiste se ha tenuto una condotta prudente, diligente e perita e il danno non è eziologicamente riconducibile all’avvenuto impatto. (Nella specie, è emerso che l’imputato procedeva in diagonale lungo la pista da sci a velocità ridottissima, quando ha impattato con la querelante parte offesa che proveniva in diagonale convergente, la quale lamentava una lesione incompatibile con la sua narrazione dei fatti. La querelante infatti, lamenta una frattura a causa di un colpo subito dallo sci dell’imputato, mentre il tipo di frattura è incompatibile con il colpo di uno sci. Il pretore ha ritenuto insussistente il nesso di causa e l’elemento soggettivo laddove l’imputato non ha agito con imprudenza, negligenza o imperizia)
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata