TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 gennaio 2007, n. 9
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 gennaio 2007, n. 9; Giud. Leitner; PL (Avv. De Cesaris, Baumgartner) c. FUNIVIA P (Avv. Loner A., Loner V., Dorner).
Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Impatto con un cordolo di neve a bordo pista – Responsabilità per danno da cosa in custodia del gestore della pista – Non sussiste – Responsabilità extracontrattuale del gestore della pista – Non sussiste
Il gestore di una pista da sci non risponde né a norma dell’art. 2051 c.c., né a norma dell’art. 2043 c.c. dei danni che uno sciatore si procuri impattando contro un cordolo di delimitazione della pista, ove non sia provata la colpa del gestore nella predisposizione del cordolo a bordo pista e il danno appaia determinato dalla condotta colposa dello sciatore danneggiato. (Nel caso di specie, il giudice dà atto di un contrasto giurisprudenziale relativo alla qualificazione della gestione di una pista da sci quale attività pericolosa. Nel caso in esame il giudice esclude l’applicazione dell’art. 2050 c.c., nella misura in cui l’incidente è avvenuto in un tratto di pista facile, su un cordolo di neve con funzione di delimitazione della pista stessa ed esclude la responsabilità del gestore, tanto alla stregua dell’art. 2051 c.c. nella misura in cui il cordolo non ha costituito causa efficiente dell’evento dannoso, quanto a norma dell’art. 2043 c.c., poiché non ha ravvisato l’elemento soggettivo colposo in capo al gestore nell’attività di gestione della pista).
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