TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 9 ottobre 2001 – 7 dicembre 2001, n. 262/01

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 9 ottobre 2001 – 7 dicembre 2001, n. 262/01; Giud. Frötscher; Imp. SJ

 

Responsabilità penale – Omicidio colposo – Infortunio con lo slittino – Noleggio di slittini – Nesso di causa – Non sussiste – Assoluzione

 

L’imputato che noleggia lo slittino alla parte offesa non ha l’obbligo di garantire il buono stato della pista da slittino; ne consegue che egli deve essere assolto dal reato di omicidio colposo perché il fatto non sussiste per insussistenza del nesso causale, qualora la parte offesa sia uscita di pista riportando lesioni letali. (Nella specie, la parte offesa ha riportato lesioni letali per essere uscito da una dtrada forestale adibita a pista da slittino. Gli eredi della parte offesa lamentavano che il noleggio dello slittino era accompagnato da una pubblicità che garantiva che la pista fosse sgombra e idonea ad esssre percorsa. Il giudice, in considerazione del fatto che la dichiarazione pubblicitaria è da rapportarsi ad una strada multifunzionale e non già ad una pista agonistica, ha ritenuto che tale dichiarazione non poteva comprendere le asperità naturali della pista, ma solo la presenza di mezzi meccanici e che, pertanto, unico responsabile dell’uscita di pista doveva considerarsi la stessa parte offesa, la quale ha tenuto una condotta colposa per non aver commisurato la velocità al tipo di pista, al tratto curvilineo e ghiacciato. Il tribunale, a prescindere dalla condotta colposa della parte offesa, ha affermato anche l’insussistenza del nesso causale tra il noleggio dello slittino e l’evento morte, nella misura in cui l’attività di noleggio di slitte non pone il noleggiatore in posizione di garanzia e non è fonte dell’obbligo di curare lo stato della pista).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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