TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 10 marzo 2009 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 10 marzo 2009 (decisa il); Giud. Covi; US (Avv. Clementi, Ennemoser) c. PF, FLIEGERCLUB A e altro (Avv. Ladurner, Faletti, Muscolino)

 

Responsabilità civile – Parapendio in tandem – Attività pericolosa – Danni al passeggero – Responsabilità del pilota e dell’associazione di appartenenza – Sussiste

 

Posto che l’attività di trasporto in parapendio di persone inesperte è da inquadrarsi nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2050 c.c., il pilota del parapendio che trasporta un utente inesperto e l’associazione presso cui il pilota è iscritto, rispondono solidalmente dei danni cagionati al trasportato andando a sbattere in fase di decollo contro i fili di una teleferica, salvo che provino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, durante un decollo di parapendio in tandem, a causa di una corrente ascensionale il parapendio è andato a sbattere contro i cavi di una teleferica posta nei pressi. Il giudice ha qualificato l’attività di parapendio in tandem come attività pericolosa ed ha ritenuto unici responsabili il pilota e l’associazione di appartenenza, non avendo questi fornita la prova liberatoria di cui all’art. 2050 c.c. Il giudice ha ritenuto irrilevante la circostanza che nella fase di decollo del parapendio sia necessaria la collaborazione del trasportato)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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