TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 18 ottobre 2008 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 18 ottobre 2008 (decisa il); Giud. Pasquali; JR e altro (Avv. Rössler) c. FUNIVIE S s.r.l. (Avv. Pappalardo, D’Apollito, Emer, Marchionni)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità contrattuale del gestore – Sussiste – Concorso di colpa dell’attrice – Sussiste

 

Posto che sul gestore di una pista da sci incombe l’obbligo di preparare la pista in modo tale da evitare pericoli per gli utilizzatori, il gestore che ha omesso di segnalare una curva oggettivamente pericolosa e non prova di aver adottato tutte le misure per evitare il danno risponde dei danni cagionati allo sciatore che perde l’equilibrio per causa autonoma ed esce di pista in detta curva in concorso di colpa con il danneggiato. (Nella specie, l’attore stava sciando su una pista che presentava una curva a sinistra non segnalata con un dirupo non percepibile e non protetto da reti di contenimento e sul lato destro un dirupo, quando, per causa ignota, ha perso l’equilibrio ed è uscito di pista. Il giudice, in applicazione della novella l. n. 363/2003 ha applicato la logica contrattuale, ritenendo sussistente il concorso di colpa del danneggiato a prescindere dall’accertamento della sua colpa effettiva, non ritenendo equo imputare la quota di responsabilità per la perdita dell’equilibrio al gestore)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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