TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 15 aprile 2004, n. 13

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 19 aprile 2004, n. 13; Giud. Ceresara; PF (Avv. Di Domenico, Zandonai) c. SCUOLA DI SCI S. e altri (Avv. Reider, Pinggera, Loner, Boscarolli, Götsch).

 

Responsabilità civile – Incidente allo sbarco dalla seggiovia – Allievo – Responsabilità contrattuale della scuola di sci – Sussiste

 

Nel caso in cui durante una lezione di sci uno sciatore principiante dopo essere sbarcato dalla seggiovia, viene investito da un altro allievo del corso sopraggiungente con il seggiolino successivo, sussiste in capo alla scuola di sci la responsabilità oggettiva per danni patiti dall’allievo durante il periodo in cui era sottoposto alla vigilanza del maestro di sci, se questi non prova di non aver potuto impedire il fatto. (Nella specie, un allievo di un corso di sci, dopo aver risalito la pista da sci in seggiovia ed esserne sbarcato, si porta fuori dalla zona di sbarco e viene investito da un altro allievo che sopraggiunge con un seggiolino successivo della seggiovia. Il giudice ha accolto la domanda di parte attrice allocando l’integrale responsabilità in capo alla scuola di sci da cui dipende il maestro assegnato al gruppo dell’attrice).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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