TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 18 ottobre 2005 – 28 dicembre 2005, n. 59/02
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 18 ottobre 2005 – 28 dicembre 2005, n. 59/02; Giud. Tappeiner; Imp. BMD e SR
Responsabilità penale – Lesioni colpose – Utilizzo dello skilift – Maestro di sci – Posizione di garanzia – Condanna
Responsabilità penale – Lesioni colpose – Utilizzo dello skilift – Gestore dell’impianto – Assoluzione
Il maestro di sci che affida l’allievo principiante ad una terza persona per una risalita con lo skilift senza renderla edotta sulle abilità dell’allievo risponde del reato di lesioni colpose qualora l’allievo al termine della risalita resta impigliato nel piattello dello skilift riportando lesioni.
Il gestore di uno skilift non risponde del reato di lesioni colpose nel caso in cui un utente al termine della risalita resta impigliato nel piattello e si procura lesioni (Nella specie, la parte offesa è un principiante che segue un corso di snowboard ed era già caduto in precedenza durante la risalita con lo skilift. In occasione dell’incidente per cui è causa, il maestro di snowboard ha affidato l’allievo ad una terza persona che al termine della risalita non ha prestato aiuto al momento dello sgancio dal piattello. La parte offesa ha querelato il maestro di sci e il gestore dello skilift. Il tribunale ha assolto il gestore ed ha ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose il maestro, in quanto questi copre una posizione di garanzia nei confronti degli allievi)
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