TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 5 ottobre 2006, n. 33
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 5 ottobre 2006, n. 33; Giud. Tarneller; DI (Avv. Dalle Rive, Dilitz) c. OP s.r.l. (Avv. Loner, Pinggera).
Responsabilità civile – Discesa dalla seggiovia – Contratto di trasporto – Responsabilità del vettore – Sussiste – Concorso di colpa del trasportato – Sussiste
Ove un passeggero di una seggiovia si infortuni nella fase di sbarco dal seggiolino risponde dei danni a norma dell’art. 1681 c.c. il vettore, se risulti non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno in concorso con il passeggero che tiene una condotta negligente. (Nella specie, l’attrice stava scendendo dalla montagna a bordo della seggiovia. L’addetto della stazione a monte aveva comunicato all’addetto della stazione a valle dell’arrivo dell’attrice che necessitava di aiuto per scendere dal sedile. L’addetto della stazione a valle aveva rallentato l’impianto ed aveva prestato aiuto all’attrice sorreggendola. Il giudice ha ritenuto responsabile per 2/3 l’attrice in virtù del principio di auto responsabilità in base al quale chi utilizza la seggiovia deve essere consapevole delle peculiarità del mezzo che richiede prontezza fisica e collaborazione nella fase di imbarco e di sbarco; ed ha ritenuto responsabile per 1/3 il vettore nella misura in cui, pur prestando diligentemente soccorso, non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno come richiesto dall’art. 1681 c.c.)
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