Tribunale di Cuneo, 14 gennaio 2009
Tribunale di Cuneo, 14 gennaio 2009; Giud. Macagno.
Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Contratto per la fruizione dell’area sciabile – Responsabilità del gestore quale custode dell’area sciabile – Riscontro del fortuito o dell’esigibilità della prestazione – Fattispecie
Posto che il potere di controllo del gestore delle aree sciabili non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale “esterno” normalmente esistenti sulle piste, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica, il gestore risponde del danno occorso allo sciatore nella fase di discesa solo se il danno discende da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall’urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti (con reti, materassi, ecc.), mentre non può ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell’oggetto del potere di signoria da parte del custode, l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità (in applicazione di questo principio l’attore ha visto respinta la sua domanda, essendo emerso dall’istruttoria del giudizio che la sua caduta era stata dovuta a rischi naturali tipici).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione 24.11.2005, ritualmente notificato, R. C. evocava in giudizio la A. S.p.A. chiedendo che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni dall’attore subiti in dipendenza di un sinistro occorso, in data 13.4.2003, sulla pista di sci denominata “M.” sita nel comprensorio di Limone Piemonte.
Affermava l’attore che alle ore 10,30 circa, dopo essere sceso dalla seggiovia che lo aveva trasportato a monte, nell’accingersi a percorrerete la pista, improvvisamente, a causa del fondo ghiacciato, perdeva il controllo degli sci e scivolava, terminando la propria corsa oltre il limite della pista, contro un albero sito a circa un metro dal bordo della stessa.
Precisava che in quel tratto la pista presentava una pendenza anomala verso l’esterno, era fiancheggiata da alberi ad alto fusto ed era priva di qualsivoglia protezione. L’attore, trasportato mediante elisoccorso del 1118 all’Ospedale S. Croce di Cuneo, veniva ricoverato nel reparto di terapia intensiva sino al 30.5.2005, subiva due successivi ricoveri per interventi chirurgici, con gravi esiti invalidanti, incidenti anche sulla capacità lavorativa specifica.
Chiedeva conseguentemente la condanna della società convenuta, in quanto responsabile in via alternativa e/o cumulativa ai sensi degli artt. 1681, 1218, 2050, 2051 c.c. ed in ogni caso ed in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
La LIFT si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e, nel merito, osservando che la pista percorsa dall’attore era classificata di colore nero, ossia adatta solo a sciatori esperti, che l’incidente si era verificato a circa 200 metri dal termine del tracciato e non all’inizio come affermato dall’attore, e che la caduta era stato provocata dalla perdita di controllo degli sci da parte del C., pur in presenza di un manto nevoso regolare, compatto e non ghiacciato. La convenuta chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
L’istruttoria comportava l’assunzione dell’interrogatorio formale dell’attore e della prova testimoniale ammessa, nonché l’espletamento di C.T.U. medico legale.
Sulle conclusioni definitive riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a decisione all’udienza delli 10.7.2008.
Motivi della decisione
Dall’istruttoria esperita, ed in particolar modo dalle prove orali assunte, è possibile pervenire ad una esauriente ricostruzione della dinamica del sinistro che, salvo alcuni particolari che verranno evidenziati, è sostanzialmente condivisa dalle parti.
L’attore, dopo avere utilizzato la seggiovia al servizio della pista c.d. M., appartenente al comprensorio sciistico gestito dalla società convenuta A. S.p.A., stava percorrendo il tracciato di discesa. Improvvisamente, perdeva il controllo degli sci e cadeva al suolo, scivolava oltre il margine esterno della pista e terminava la propria corsa contro un albero, situato a circa un metro dal limite del tracciato.
La pista “M.”, come riferito dal personale della Polizia di Stato (ag. O. e isp. R.) intervenuto nell’immediatezza, è di elevata difficoltà, pertanto classificata con il colore nero (ossia riservata a sciatori esperti). Il tracciato è delimitato naturalmente dal bosco, privo di protezioni artificiali, quali reti o materassi. Il luogo del sinistro si trova a circa 200 metri dal fondo, nel tratto maggiormente ripido ed impegnativo, preceduto da cartelli segnaletici con la dicitura “rallentare”. La pista presenta una pendenza naturale verso destra, ma nel tratto in questione assume una leggera contropendenza verso l’esterno sinistro, ossia nella direzione dell’uscita di pista dell’attore.
Al momento del sinistro, come desumibile dalla relazione di servizio in atti e dalla deposizione dei testi suddetti, la visibilità era ottima, non vi era particolare affollamento, le condizioni della pista erano ottime, con neve compatta e perfettamente battuta.
Il teste O. ha precisato che “in quel periodo di stagione avanzato la neve all’ora del sinistro è ancora in buone condizioni, fino alle 12,30 – 13,00; poi la neve diventa eccessivamente smossa; la pista viene fresata ogni sera a seconda delle condizioni metrologiche; noi facciamo un giro di perlustrazione tutte le mattine e se si ritiene che la pista sia troppo lucida, facciamo ripetere la fresatura prima di aprire la pista; ADR: la pista è rivolta a nord, in pieno inverso è in ombra per la maggior parte della giornata; ad aprile nel tratto interessato verso le 10 – 10,30 arriva il sole.”
I testi Francesca D. (convivente dell’attore) e L., che stavano sciando con il C., hanno riferito che la pista presentava tratti di neve ghiacciati o duri, molto compressi, nelle zone ancora in ombra, che l’andamento della stessa era “leggermente in pendenza verso la zona boschiva, verso il lato sinistro”; che l’attore “ha urtato un albero, molto vicino al bordo della pista”; che “non c’erano protezioni di alcun tipo; non vi erano neppure cumuli di neve o altro” (teste R.).
Il fondamento della responsabilità del gestore della pista da sci è molto discusso in dottrina e giurisprudenza: parte attrice ha al riguardo svolto una deduzione omnicomprensiva dei vari criteri di imputazione ipotizzabili.
Il più recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563) ha affermato la natura contrattuale della responsabilità, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa, e non limitatamente alla fase di trasporto a monte mediante gli impianti di risalita, come già affermato da alcune pronunce di merito (cfr. Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, n. 507, Trib. Modena 12.11.1990) e, senza però trarne le necessarie conseguenze in tema di responsabilità, da Cass. 15.2.2001, n. 2216.
La causa ravvisabile in tale negozio infatti è non tanto il trasporto, quanto l’attività complessiva che consiste nel poter salire e scendere, ovvero di un trasporto funzionale all’attività sciistica su piste sicure.
In particolare la Corte ha qualificato il rapporto negoziale intercorrente tra l’utente ed il gestore dell’area sciabile attrezzata, “nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita” come contratto atipico di “ski-pass”, che “consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito” ed ha ravvisato l’obbligo a carico del gestore “della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (nozione quest’ultima comprensiva, secondo la Corte, della autonoma determinazione del sinistro per grave imprudenza ed imperizia dimostrate dal danneggiato).
La ricostruzione operata dalla Cassazione trova conforto normativo nella (pur ermetica) disciplina della l. 363/2003, che regolamenta unitariamente gli obblighi dei gestori con riferimento all’intera area sciabile attrezzata.
La citata giurisprudenza, muovendo dalla medesima ricostruzione unitaria del fenomeno, ha ravvisato anche la sussistenza della responsabilità extracontrattuale per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., da intendersi in rapporto di cumulatività e non di alternatività rispetto a quella contrattuale.
In particolare ha affermato la Corte (nella citata Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563) che “La responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”.
Non appare invece condivisibile l’ulteriore orientamento, attualmente minoritario, che ravvisa nella gestione delle aree sciistiche una attività pericolosa in sé, riconducibile al criterio di responsabilità dell’art. 2050 c.c., dovendo verificarsi in concreto l’eventuale attitudine a recare danno, conseguente a situazioni atipiche di rischio, nella fattispecie non ravvisabili, per quanto si osserverà infra.
Preliminare all’accertamento della sussistenza della responsabilità secondo i differenti criteri di imputazione ravvisati è la determinazione di quale sia l’ambito dell’obbligo di garanzia del gestore delle piste di sci, sotto il profilo sia dell’oggetto della sua obbligazione contrattuale, sia della individuazione dei limiti di estensione della “cosa” soggetta al suo potere e pertanto alla custodia. Va infatti precisato che, se la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non su di una presunzione iuris tantum di colpa, bensì sull’accollo al custode dei rischi dei danni non riconducibili al fortuito, quindi su un criterio di responsabilità oggettiva dipendente dal rapporto eziologico secondo il criterio di causalità adeguata, è altresì necessario che la “cosa” che ha cagionato il danno sia soggetta alla signoria ed al conseguente potere / dovere di controllo del custode.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare come il sistema dei comprensori sciistici comprenda componenti naturali (il pendio, la neve, ecc.) ed artificiali (impianti di risalita che attraversano il tracciato di discesa, postazioni fisse e mobili di innevamento artificiale, manufatti di servizio o di deposito, ecc.) sicuramente soggetti alla manutenzione ed al controllo del gestore. Le piste, a loro volta, sono inserite nell’ambiente naturale, che può presentare, all’esterno dei tracciati sciabili, caratteristiche molto variabili (boschi, rocce, pendii, corsi d’acqua, e così via), e subiscono l’influsso della componente climatica tipicamente invernale (nevicate, vento, nebbia, spesso con mutamenti repentini).
Il potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale “esterno” normalmente esistenti, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica. Ne consegue che, se deve ravvisarsi una sicura responsabilità nel caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall’urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti (con reti, materassi, ecc.), non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell’oggetto del potere di signoria da parte del custode, l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità. I criteri esposti trovano indiretta conferma nella l. 363/2003, pur non ancora vigente alla data del sinistro, che all’art. 3, 1° co., prevede che “I gestori…assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza… I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Precisa quindi l’art. 7 che “Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa.”
Nella fattispecie in esame, il rischio conseguente alla presenza dell’elemento naturale privo di connotati di atipicità (bosco situato ai lati della pista, senza presenza di alberi isolati all’interno del tracciato, od in posizioni non agevolmente visibili, in corrispondenza di un bivio o di una curva a gomito, assenza di dirupi, precipizi, corsi d’acqua, ecc.), deve ritenersi estraneo al potere fisico di controllo del gestore sulla cosa in custodia, e pertanto non ne consegue il dovere dello stesso, finalizzato ad impedire che la cosa produca danni a terzi.
Le altre risultanze (pista in buone condizioni, priva di insidie, ottima visibilità), sono elementi tutti che fanno positivamente escludere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore, e, a maggior ragione la sussistenza di un inesatto adempimento contrattuale. Infatti, la presenza del cambio di pendenza, connaturato alla conformazione delle piste, che seguono l’andamento orografico e la difficoltà, adeguatamente segnalata, del tracciato, adatto solamente a sciatori esperti, nonché la circostanza che, del terzetto che stava sciando in quel tratto (l’attore e le testimoni R. e D.), solo il C. abbia purtroppo incontrato serie difficoltà, fanno ritenere con adeguata verosimiglianza che la caduta si sia verificata per esclusiva imperizia o disattenzione dello sciatore.
E” di conforto all’affermata tesi il richiamo alla fattispecie, sotto gli aspetti che interessano analoga, della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente proprietario delle strade per l’omessa o insufficiente manutenzione delle stesse, responsabilità che non si ritiene comunemente estesa all’omessa protezione dai rischi tipici, riferibili all’ambiente attraversato (presenza di boschi, alberi, edifici, lampioni, ecc. ai lati della strada: per una fattispecie relativa alla presenza di alberi, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04/11/2003).
La domanda attorea deve, per quanto esposto, essere respinta. Stante la natura della causa e la complessità delle questioni trattate, stessa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di 1/2, previa liquidazione, a seguito di positivo controllo di congruità delle voci esposte nella relativa nota, in complessivi Euro 15.017,24 (di cui Euro 127,49 per spese imponibili, Euro 15,00 per spese esenti, Euro 2.532,00 per diritti, Euro 10.690,00 per onorari, Euro 1.652,75 per spese generali 12,50%). e così Euro 7508,62, oltre IVA e CPA di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
RESPINGE la domanda proposta da C. R. nei confronti della Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A., in persona del legale rappresentante;
CONDANNA altresì C. R. a rimborsare alla A. S.p.A., in persona le spese processuali, previa compensazione nella misura si 1/2, liquidate in complessivi Euro 15.017,24 (di cui Euro 127,49 per spese imponibili, Euro 15,00 per spese esenti, Euro 2.532,00 per diritti, Euro 10.690,00 per onorari, Euro 1.652,75 per spese generali 12,50%), e così Euro 7.508,62, oltre IVA e CPA di legge.
Cuneo, li 14.1.2009.