TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 10 febbraio 1983, n. 23
TRIBUNALE DI ROVERETO; 10 febbraio 1983, n. 23; Pres. Zamagni, Est. Chiaro; X (Avv. Dal Lago, Pedot) c. Provincia Autonoma di Trento (Avv. Zanin).
Esercizio abusivo della professione di maestro di sci – Sanzione amministrativa – Ingiunzione di pagamento
Nella materia relativa alla disciplina dell’insegnamento sciistico, la Provincia Autonoma di Trento gode di competenza legislativa esclusiva. Per effetto di tale potestà, con l’emanazione della L. Prov. 41/1976, essa ha attribuito al Presidente della Giunta provinciale il potere di rilasciare la licenza di abilitazione all’insegnamento dello sci. Sulla base di queste premesse, viene respinta l’assunto dell’appellante, condannato mediante ingiunzione di pagamento emessa dalla Provincia Autonoma al pagamento di una sanzione amministrativa per aver esercitato la professione di maestro di sci senza la licenza richiesta dall’art. 2 L. Prov. 3.12.1976 n. 47, secondo la quale il potere di rilascio della licenza, attenendo a materie che sono oggetto di legislazione ripartita (disciplinate al n. 1 dell’art. 1 del D.P.R. 616/1977 dettato in materia di polizia locale, urbana e rurale) spetterebbe al Sindaco.
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