TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 10 febbraio 1999, n. 54
TRIBUNALE DI ROVERETO; 10 febbraio 1999, n. 54; Pres. rel. Polito, L. M. (avv. Farinelli, Mazzulla) c. Seggiovie F. (avv. Visonà) e T. Assicurazioni s.p.a. (avv. Visonà).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti – Seggiovia – Contratto di trasporto – Infortunio di uno sciatore in fase di discesa – Colpa esclusiva del danneggiato – Interruzione del nesso di causalità – Responsabilità per danni – Non sussiste
Posto che tra il gestore dell’impianto sciistico di risalita e lo sciatore sussiste un contratto di trasporto, il gestore non è responsabile del danno riportato dallo sciatore in fase di discesa dall’impianto interamente riconducibile al comportamento imprudente del danneggiato.
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