TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 16 novembre 2000, n. 410

TRIBUNALE DI ROVERETO; 16 novembre 2000, n. 410; Giud. Di Fazio; Imp. X (avv. Pezcoller, per la p.c., Marchesini)

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di sciatore da parte di altro sciatore – Condanna

 

Secondo il decalogo FISI, usato come parametro per la valutazione delle condotte di chi frequenta le piste sciistiche, lo sciatore che proviene da monte ha l’obbligo di dare la precedenza allo sciatore più a valle e, quindi, di regolare la velocità di discesa in base alla presenza di altri sciatori davanti a sé. Risponde, pertanto, del reato di cui all’art. 590 c.p. co. 1, chi, per colpa, mentre scii lungo un tracciato di slalom gigante, non delimitato da apposita rete, cambi improvvisamente traiettoria e, fuoriuscito da tale tracciato, investa violentemente da tergo uno sciatore che procedeva lentamente. L’errore di traiettoria dello sciatore a valle non esonera chi proviene da monte dall’osservare tale regola comportamentale.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

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