TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 18 gennaio 1988, n.36
TRIBUNALE DI ROVERETO; 18 gennaio 1988, n.36; Pres. Zamagni, rel. Chiaro, M. I. (avv. Pasetto, Zuanni) c. Sciovie F. s.p.a. (avv. Visonà).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Obbligo di collaborazione del trasportato – Caduta del trasportato – Colpa del danneggiato
L’art. 1681 c.c. non si applica allo sciatore danneggiato in esito ad una caduta determinata, durante il suo trasporto a monte a mezzo skilift, dall’urto con il corpo dello sciatore che lo precedeva, a sua volta caduto, poiché il trasporto a mezzo skilift presenta profili di autoresponsabilità nella condotta del trasportato tali da impedire l’applicazione della regola di responsabilità del vettore nel contratto di trasporto(nella specie, avendo escluso l’applicabilità dell’art. 1681 c.c. al caso ed avendo confutato l’opportunità precauzionale che l’addetto all’impianto fermasse tempestivamente lo skilift, la Corte ascrive il danno all’imperizia della danneggiata).
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