TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 14 febbraio 2013

TRIBUNALE DI ROVERETO; 14 febbraio 2013; Giud. Dies; L.G. (avv. Benfatto) contro Maso s.p.a. (avv. Tezzele e avv. Nicolini).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Responsabilità ex art. 1681 c.c. – Caduta di uno sciatore trasportato durante la risalita con tappeto mobile – Caduta provocata da altro trasportato – Nesso di causalità – Irrilevanza – Prova del caso fortuito o forza maggiore – Necessità  

 

Il gestore di un’area sciabile risponde del danno occorso allo sciatore infortunatosi cadendo durante il trasporto su un impianto di risalita a tappeto mobile (tapis roulant) in base all’art. 1681 c.c. a meno che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, a nulla rilevando che sia allegata la circostanza che la caduta dello sciatore trasportato sia sta provocata dalla caduta di un altro sciatore trasportato dall’impianto, ove il gestore non fornisca la prova che la caduta di quest’ultimo sia avvenuta nonostante l’adozione di tutte le misure idonee ad evitarla (nella specie, uno sciatore trasportato da un impianto di risalita a tappeto mobile cadeva per effetto della caduta di un altro sciatore trasportato sull’impianto, riportando lesioni la cui eziologia non era univocamente determinabile nel fatto della caduta o nella circostanza che l’impianto non fosse stato tempestivamente arrestato dall’addetto. Poiché l’addetto al momento dell’incidente era impegnato a pulire l’impianto dal ghiaccio, risultava che l’arresto fosse avvenuto non tempestivamente, con l’effetto di indurre a ritenere provato l’inadempimento del gestore e non provata la prova liberatoria posta a carico di quest’ultimo dall’art. 1681 c.c.).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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