TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 21 ottobre 1988, n. 261

TRIBUNALE DI ROVERETO; 21 ottobre 1988, n. 261; Pres. rel. Chiaro, C. G. (avv. Ferrari) c. B. I. e S. s.r.l. (avv. Visonà).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un improvviso salto – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per colpa – Sussiste

 

Il gestore dell’impianto sciistico è responsabile ex art. 2043 c.c. del danno subito in fase di discesa dallo sciatore a causa della presenza di un improvviso salto, non rientrante nelle normali ondulazioni delle piste da sci e come tale non adeguatamente segnalato.

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata 

 Testo della sentenza

 

fb-share-icon