TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 30 marzo 2004, n. 106

TRIBUNALE DI ROVERETO; 30 marzo 2004 n. 106, Giud. Aversano, C. S. (avv. Bertolini) e P. C. (avv. Oliva) e A.P.S.S. Trento (avv. Aleotti, Pisoni) c. I. s.p.a. (avv. Colla) e T. Assicurazioni s.p.a. (avv. Ballardini).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Incrocio pericoloso – Eccessivo sovraffollamento – Scontro tra sciatori – Infortunio dell’investito – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Nel contratto intercorrente tra il gestore degli impianti sciistici e lo sciatore rientra anche l’obbligo del primo di garantire la sicurezza delle piste di discesa, il gestore è parzialmente responsabile del danno subito dallo sciatore per essere stato investito da un altro sciatore se con il proprio comportamento ha agevolato un affollamento di sciatori in sosta in prossimità di un incrocio di piste maggiore di quello fisiologico (nella specie, il gestore è stato ritenuto responsabile, in via extracontrattuale, nella misura del 35% del danno subito da uno sciatore per essere stato investito da un altro sciatore proveniente da monte in corrispondenza di una pericolosa intersezione tra più piste disposta ed organizzata dal gestore stesso in modo da creare un eccessivo sovraffollamento della zona).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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