TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 9 giugno 1999, n. 167

TRIBUNALE DI ROVERETO, 9 giugno 1999 – 31 luglio 1999, n. 167; Giud. Dies; Imp.ti X, Y (avv. Larentis; per la p.c. Chiocchetti)

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza – Infortunio di un utente – Responsabilità del legale rappresentante della società della sciovia – Concorso del tecnico degli impianti – Condanna

 

I gestori delle piste hanno l’obbligo di eliminare o limitare in modo accettabile tutte le situazioni di pericolo, comprese quelle perfettamente visibili, senza poter in alcun modo confidare nell’adozione da parte degli sciatori di tutta la cautela possibile. In alcuni casi ed entro certi limiti, la mancata adozione da parte degli sciatori della prudenza e della diligenza del caso è del tutto prevedibile, sicché i gestori devono mettere in conto anche queste evenienze nell’adottare i sistemi di sicurezza. Risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. il gestore che causi delle lesioni ad una sciatrice per colpa, consistente nel non aver osservato tutte le norme precauzionali e di sicurezza che incombono sugli esercenti gli impianti di risalita anche in riferimento all’attrezzatura della pista, affinché questa non risulti pericolosa per gli utenti. (Nel caso di specie, una sciatrice, non così abile, travalicava il parapetto di un ponticello e precipitava fuori pista a causa di una barriera inidonea ad arrestare lo sciatore prima di iniziare l’attraversamento del ponte).

 

 © Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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