Tribunale di Salerno, sentenza 13 febbraio 2015

Tribunale di Salerno, sentenza 13 febbraio 2015, n. 677/15; Giudice Fiorillo; A.A. (Avv.ti Esposito) c. M.G. titolare della ditta Centro sub C. A. (Avv. Bardi), Soc. Ass. Generali terzo chiamato.

 

Responsabilità civile – Imprenditore/Armatore – Pratica di attività pericolosa – Responsabilità ex art. 2050 c.c. – Assenza di rimedi antisdrucciolo nella zona destinata allo sbarco – Omissione qualificata –– Prova liberatoria – Non assolta

 

Responsabilità civile – Imprenditore/Armatore – Caduta nella zona destinata allo sbarco – Pratica di attività pericolosa– Immersioni subacquee – Responsabilità ex art. 2050 c.c. dell’imprenditore/armatore – Sussiste

 

 

La responsabilità dell’imprenditore/armatore esercente l’attività di trasporto e noleggio della motobarca e dell’equipaggio, per sinistri occorsi in pregiudizio dei clienti che utilizzino i mezzi e l’organizzazione posta a loro disposizione, soggiace alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2050 c.c.; ne consegue che grava sul convenuto l’onere di dimostrare l’esistenza di aver adottato tutte misure offerte dalla tecnica e a propria disposizione secondo le circostanze del caso, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o comunque di prudenza.

 

Nell’ambito di applicabilità dell’art. 2050 c.c. possono inquadrarsi anche gli eventi collegati ad una condotta omissiva, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come nel caso in  cui il soggetto non adotti le misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto.

 

(Nel caso in esame il Tribunale giudica in ordine alla responsabilità dell’imprenditore/armatore, per un episodio in cui un cliente, mentre si trovava a bordo della motobarca, presa a noleggio con equipaggio per escursioni subacquee, e condotta dal proprietario/armatore, scivolava mentre si dirigeva a poppa della barca a causa della presenza di acqua sul fondo e della mancanza di misure di sicurezza antiscivolo. Il giudice ha inquadrato il caso alla luce dell’art. 2050 c.c., ritenendo che l’incidente si sia prodotto nella pratica di uno sport (immersioni subacquee) qualificabile come attività pericolosa, tenuto conto che nell’ambito applicativo dell’art. 2050 c.c. possano inquadrarsi anche eventi dannosi connessi a un comportamento omissivo qualificato. Il Giudice accoglie la domanda attorea, riscontrando il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico del convenuto. Nello specifico il convenuto non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure offerte dalla tecnica e a propria disposizione, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione di legge o comunque di prudenza).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Got. dott.ssa Lucia Fiorillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al numero 337/09 R.G., vertente

      

TRA

A. A., rappresentato e difeso dall’avvocato Esposito Paolo, ed elettivamente domiciliatati presso lo studio del procuratore, in Positano alla v.  (omissis…);                                                            

                                                               Attore

E

M. G., titolare della ditta “Centro Sub Costiera Amalfitana”, rappresentato e difeso dall’avvocato Gherardo Bardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Marano (NA) alla v. (omissis…);           

                                                            Convenuto

NONCHE’

SOC. ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t, subentrata alla NOVIT ASS.NI s.p.a. in Amministrazione Coatta Amministrativa, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Cotugno, con il quale è elett. te dom.ta in Cava dei Tirreni alla v. (omissis…);                

                                                    Chiamata in causa

 

 

OGGETTO: risarcimento danni nella pratica di immersioni subacquee                              

 

 

CONCLUSIONI
e discussione all'udienza del 13.02.2015 come da verbale in atti
                          

 

motivi della decisione e svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, A. A. premetteva che il giorno 08.10.2008, mentre si trovava in Positano a bordo della motobarca “(omissis…)” Tg. (omissis…), marca e modello motore marino di 39 cavalli, presa a noleggio con equipaggio per eseguire escursioni subacquee, e condotta dal proprietario/armatore G. M., scivolava nel dirigersi verso la poppa della barca, a causa della presenza di acqua sul fondo e della mancanza di misure di sicurezza antiscivolo; che riportava lesioni fisiche, per le quali conveniva in giudizio il predetto G. M. dinanzi per di Tribunale di Amalfi onde essere risarcito dell’ITP, ITT, danno biologico, danno mirale, ed esistenziale patiti, con il ristoro delle spese e vittoria delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio costituiva M. G. il quale evidenziava, in primis, a sua assoluta estraneità ai fatti di causa avendo adottato, nella qualità di armatore, tutte le misure idonee ad evitare eventi dannosi (tappetino antiscivolo, copertura, ecc); in ogni caso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Novit Ass.ni s.p.a. con la quale stipulava la polizza n. (omissis…) per la responsabilità civile.

Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della Novit Ass.ni s.p.a., la compagnia si costituiva eccependo la nullità della citazione per asserita indeterminatezza del “petitum”;quindi, contestava l'”an” escludendo che i fatti fossero riconducibili al dettato dell’art. 2053 (rectius:2051) c.c.; sul “quantum” contestava la richiesta attorea anche alla luce delle sentenze cd. gemelle della Suprema Corte del 2008 in tema di danno non patrimoniale.

Avviata la trattazione, la causa veniva riassunta nei confronti delle Generali Ass.ni, quale Impresa designata dal FGVS a seguito della liquidazione coatta amministrativa della Novit Ass.ni s.p.a..

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Soc. Assicurazioni Generali s.p.a. la quale evidenziava l’onere della prova a carico di parte attrice in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la chiamata in causa della compagnia, mero sostituto processuale della CONSAP-FGVS, unica legittimata passiva nel giudizio “de quo”, e nel merito, circa l’esistenza del fatto dell’evento e- del nesso causale. Concludeva perii rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Espletata -quindi- prova testi e CTU medico legale affidata al dr. A. D., la causa, matura perla decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e delegata a questo got, giusta decreti del Presidente del Tribunale di Salerno n. 269/12 e 248/13, per effetto della soppressione della sede distaccata di Amalfi, definita ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. all’udienza del 13.2.2015.

La domanda è fondata è va accolta.

L’istruttoria orale, la documentazione prodottala relazione di CTU, e, non ultimo, il tenore della difesa di parte convenuta consentono di ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda e il nesso causale tra la caduta e le lesioni personali patite dall’attore, sicchè l’onere probatorio posto dalla normativa di riferimento a carico di A. A. va ritenuto assolto.

Infatti, la fattispecie va sussunta sotto l’art. 2050 c.c., per il quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

È del tutto fuor di dubbio, invero, analizzando la fattispecie, che viene in esame un incidente prodottosi nella pratica di uno sport (immersioni subacquee) utilizzando mezzi ed organizzazione posti a disposizione del cliente da un imprenditore/armatore esercente l’attività di trasportò e noleggio della motobarca e dell’equipaggio.

Orbene, in mancanza di tipizzazione legislativa delle attività pericolose, la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto pericolose, oltre alle attività previste nell’art. 46 ss. T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell’incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca (cass. civ.02/8148) o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati. Costituiscono, pertanto, attività; pericolose quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati (cass.04/7916; 90/7571).

Va osservato, comunque, che il giudizio sulla pericolosità, dell’attività va espresso non sulla base dell’evento dannoso effettivamente verificatosi, bensì, attraverso prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell’esercizio dell’attività,

Infine, per la giurisprudenza, nell’ambito dell’applicabilità della norma (art. 2050 c.c.), possono inquadrarsi anche gli eventi collegati ad un comportamento omissivo, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti le misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto (cass. civ. 05/20359).

Sempre in base alla oramai consolidata giurisprudenza sul punto, che configura una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, per andar esente da responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o comunque di prudenza, ma occorre la prova positiva di aver adottato tutte le misure offerte dalla tecnica e a propria disposizione secondo le circostanze del caso,

Nel caso in esame, tale prova è del tutto mancata, ed -anzi- all’opposto- in particolare dalla deposizione del teste C. L. è emerso che “…non vi era nella zona destinata allo sbarco alcun rimedio antisdrucciolo o qualsivoglia altro rimedio idoneo ad evitare cadute e scivolate”.

Sul “quantum” soccorre la CTU svolta dal Dr. A. D., la quale è in tutto condivisa da questo giudice giacchè svolta seguendo un iter immune da vizi e censure.

L’Ausiliario, avendo riscontrato la “pregressa rottura sottocutanea del (omissis…) trattata chirurgicamente riconosceva una ITT di gg. 20 ed una ITP al 50% di gg. 20, nonchè un danno biologico del 3%.

Questo giudice nel procedere alla liquidazione del danno non, patrimoniale riteneva di seguire le Tabelle adottate dal Tribunale di M., giacchè ritenute dalla Suprema Corte valido criterio di liquidazione del danno, non patrimoniale estensibile a tutto il territorio nazionale.

Come affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza del 2008 n. 12408, infatti, alle Tabelle milanesi deve riconoscersi “una sorta di vocazione nazionale”, anche perchè, coi valori da esse tabellati, esprimono “il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in: cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità”. Ciò, al punto che la loro applicazione sarebbe oggetto di un vero e proprio uso normativo che s’impone in ogni ipotesi in cui non ricorra una diversa tabella prescritta ex lege (cfr. Cassazione citata).

Vieppiù che le tabelle del Tribunale di M. sono state ritenute dalla Corte di Cassazione (Sez. III, 30.06.2011, n. 14402) “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”, ovvero del danno inteso nella sua complessità, ossia come danno da lesione permanente dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in relazione ad un dato tipo di lesione (Cass. civ. sez.111, 12.09.2011, n. 18641).

Dunque, le stesse troverebbero applicazione sia alle “macropermanenti” (ovvero ai postumi permanenti superiori al 9 per cento) sia alle cd. micropermanenti che non derivino eziologicamente dalla circolazione 5.le, perchè in tale ultima ipotesi troverebbero i criteri di autonoma liquidazione.

In conclusione, all’istante, di 52 anni di età al momento della caduta, va riconosciuta la complessiva somma di € 6.429,00, ovvero € 3 549,00 per il danno biologico, ed € 2880,00 per l’inabilità temporanea.

La somma già rivalutata all’attualità va, poi, maggiorata dei soli interessi legali maturati dall’08, 10.2.011 (epoca intermedia tra l’evento e la pubblicazione della presente sentenza) al soddisfo effettivo (arg.ex cass. civ. 1995),

Il convenuto non ha diritto ad essere manlevato dalla società terza chiamata in causa.

Innanzitutto, la legge n. 39/77, art:13 ha esteso agli assicurati presso imprese in I.c.a. la facoltà di far valere i diritti derivanti dal contratto, agendo nei confronti dell’impresa designata, ovvero del Commissario, se autorizzato alla liquidazione. Ma gli assicurati, in quanto ricompresi tra “gli aventi diritto al risarcimento” considerati dalla L. n. 738/78 art. 8, sono soggetti all’osservanza della previa richiesta di risarcimento di cui alla L n. 990 del 1969, art. 22, nei confronti dell’impresa cessionaria (comma 1), ovvero del Commissario autorizzato alla liquidazione (comma 2). „

In virtù della disposizione innanzi richiamata, gli assicurati sono quindi abilitati a proporre domanda di manleva, fondata sul contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa designata (ma anche dell’impresa cessionaria, per applicazione analogica della norma sent. n. 14336/2000; n. 10090/1998 o, ricorrendone il presupposto, del Commissario liquidatore.

Va tuttavia considerato che, a sua volta, la L. 738/08, art. 8, prevede (nel comma l) che “gli aventi diritto al risarcimento” per sinistri che debbono essere liquidati dall’impresa cessionaria devono inviare all’impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalità indicate dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, anche se sia stata precedentemente presentata all’impresa in I.c.a.; che nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall’invio della richiesta; stabilisce (nel comma 2), che le suindicate disposizioni si applicano anche nei riguardi del Commissario autorizzato alla liquidazione.

Consegue che gli assicurati che intendano proporre domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore posto in I.c.a., facendo valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione; sono tenuti, ad osservare la condizione di proponibilità di cui al citato art. 22 (cfr. cass. civ. 11193/08).

In mancanza di tanto la domanda avanzata nei confronti della Assicurazione Generali Spinella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, va ritenuta improponibile, risultando-peraltro- proposta non dall’assicurato ma dall’attore/terzo danneggiato.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, liquidate in atti, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e trovano liquidazione a carico del convenuto come in dispositivo.

Le spese della terza chiamata in causa vengono compensate/ricorrendo i giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Salerno, Il Sez.civ., in persona del Got, Dr.ssa L. F., sulla domanda proposta da A. A. contro M. G./titolare della ditta CENTRO SUB COSTIERA AMALFITANA, e SOC. ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., Impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., subentrata alla NOVIT ASS.NI s.p.a. in Amministrazione Coatta Amministrativa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta così decide:

a) Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna M. G., titolare della ditta Centro Sub Costiera Amalfitana, a risarcire A. A. mediante l’esborso della complessiva somma di € 6.429, 00, ovvero € 3.549, 00 per il danno biologico, ed € 2880, 00 per l’inabilità temporanea, maggiorata dei soli interessi legali maturati dall’08.10.2011 (epoca intermedia tra l’evento e la pubblicazione della presente sentenza) al soddisfo effettivo (arg.ex cass. civ. 1995).

b) Dichiara improponibile la domanda di garanzia nei confronti della SOC. ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S;

c) Condanna M. G. a rimborsare all’attore le spese di lite che liquida complessivamente in € 5005,00, di cui € 170,00 per esborsi, oltre il rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;

d) Condanna M. G. alle spese di CTU, come in atti definitivamente liquidate.

e) Compensa le spese di lite della ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. Impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S.

Dichiara provvisoriamente esecutiva “ope legis” la sentenza.

Salerno lì 13.0.2.2015

 

Il Got. dott.ssa Lucia Fiorillo

 

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