TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 1 marzo 2002, n. 234
TRIBUNALE DI TRENTO, 1 marzo 2002, n. 234; Giud. Collino, G. B. (avv. Stolfi) c. C. T. s.p.a. e S. M. I. (avv. Wegher).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift c.d. “ad ancora” – Fase di sgancio dal mezzo – Infortunio di uno sciatore – Uso improprio del mezzo da parte dello sciatore – Responsabilità per danni – Concorso di colpa del danneggiato
Il gestore degli impianti sciistici è responsabile per i danni subiti da uno sciatore per essersi infortunato in fase di abbandono dal mezzo di risalita a causa della pericolosità della zona di sgancio e del mancato arresto dell’impianto medesimo da parte dell’addetto visto il pericolo, mentre sussiste la responsabilità concorrente del danneggiato laddove questi abbia usato impropriamente il mezzo di risalita.
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