TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 10 febbraio 2000, n. 103
TRIBUNALE DI TRENTO; 10 febbraio 2000, n. 103; G.U. Erlicher; X (Avv. Molesini) c. maestro (Avv. De Finis) e scuola di sci (Avv. De Finis).
Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità del precettore – Sussistenza
Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari – Onere della prova
Il maestro di sci risponde, ex art. 2048, comma 2, c.c., dei danni patiti dall’allievo a seguito di una caduta riportata su una pista di difficoltà eccessiva rispetto alle capacità sciatorie di quest’ultimo, essendo dovere dell’istruttore adottare, nell’insegnamento della disciplina sportiva, le cautele adeguate in relazione alla concreta abilità dell’allievo. (1)
La scuola di sci risponde del fatto illecito dei maestri dei quali essa si avvale per l’insegnamento della disciplina sciistica ai sensi della norma di cui all’art. 1228 c.c. (nella specie, l’attrice aveva prenotato presso la scuola di sci convenuta due lezioni individuali. Ella sosteneva che già in occasione della seconda lezione veniva accompagnata dall’istruttore su una pista classificata come “nera”, e perciò consigliata soltanto agli sciatori esperti, e che, dopo poche curve, anche, in considerazione della sua scarsa esperienza sciistica, cadeva rovinosamente a terra procurandosi importanti lesioni personali, con postumi permanenti. Il Tribunale, accertato, da un lato, l’inesperienza della sciatrice e, dall’altro, l’eccessivo livello di difficoltà della pista prescelta dal maestro, individua nella sproporzionata difficoltà della discesa rispetto all’abilità dell’allieva la causa esclusiva dell’incidente e, conseguentemente, dichiara la responsabilità dell’istruttore per non aver egli adottato le cautele opportune, in considerazione dell’effettivo livello di preparazione tecnica dell’allieva, al fine di evitare che la stessa subisse danni alla persona. All’accertamento della responsabilità dell’istruttore segue l’affermazione della responsabilità solidale della scuola di sci convenuta ai sensi dell’art. 1228 c.c. (2)
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