TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 10 ottobre 1989, n. 795

TRIBUNALE DI TRENTO; 10 ottobre 1989, n. 795; Pres. SOLINAS, Est. ERLICHER; X (Avv. FRIZZI, BARBIERI) c. associazione maestri di sci (Avv. STEFENELLI) e maestro (Avv. STEFENELLI) e scuola di sci (Avv. STEFENELLI).

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Evento lesivo causato da allievo sotto la sorveglianza del maestro – Responsabilità del precettore – Non sussiste

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Evento lesivo causato da allievo sotto la sorveglianza del maestro – Responsabilità dell’Associazione dei maestri di sci – Non sussiste

 

Il maestro di sci risponde, ex art. 2048, comma 2, c.c. per il danno che un suo allievo abbia procurato ad un terzo durante lo svolgimento di una lezione se non prova di aver adottato tutte le misure organizzative idonee ad impedire l’insorgere di una situazione di pericolo favorevole al verificarsi dell’evento. (1)

 

L’Associazione dei maestri di sci non risponde del fatto illecito dei maestri ad essa affiliati, trattandosi di un organismo di categoria avente carattere sindacale e funzioni di mero coordinamento. (2)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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