TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 11 giugno 1993, n. 614
TRIBUNALE DI TRENTO; 11 giugno 1993, n. 614; Pres. PAOLUCCI, Rel. GIULIANI, C. N. (avv. LATERZA, FRONZA) c. Funivie F. M. s.p.a. (avv. A BECCARA) e Scuola italiana di M. (avv. STEFENELLI).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un operai sul tracciato – Infortunio di un maestro di sci – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato
Posto che l’attività di manutenzione delle piste svolta durante l’orario di apertura degli impianti costituisce esercizio di attività pericolosa, il gestore degli impianti sciistici è responsabile del danno cagionato ad uno sciatore durante l’esercizio di detta attività se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (nella specie, un maestro di sci si infortunava mentre sciava a causa della collisione con un operaio presente sulla pista durante l’orario di apertura della stessa, il quale era impegnato nello spianamento di un cumulo di neve alto tre metri. Ritenuta l’applicazione dell’art. 2050 c.c. al caso di specie ed accertato che si era bensì provveduto a segnalare la presenza di lavori sulla pista, ma che la misura di sicurezza idonea sarebbe stata quella di provvedere alla manutenzione fuori dall’orario di apertura degli impianti, il giudice ha condannato il gestore degli impianti al risarcimento del 50% dei danni subiti dal maestro di sci, considerato che quest’ultimo procedeva ad elevata velocità assumendo la c.d. posizione “a uovo”).
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