TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 15 maggio 1997, n. 415
TRIBUNALE DI TRENTO; 15 maggio 1997, n. 415; Pres. Palestra, est. Fermanelli; x (avv. Iervese, de finis) c. Maestro (avv. Stefenelli) e scuola di sci (avv. Stefenelli).
Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Infortunio di un allievo – Colpa – Non sussistenza
Deve escludersi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della scuola di sci per l’infortunio occorso al minore durante una “gara di fine corso” svoltasi su una pista adeguata alla capacità tecniche dell’allievo ed in presenza di tutte le cautele necessarie in relazione all’età ed al grado di abilità del minore (nella specie, durante lo svolgimento di una gara di fine corso, organizzata dalla scuola di sci convenuta, un allievo, figlio minore degli attori, saltava una porta e cadeva, riportando lesioni personali. I genitori del minore assumono che la scuola convenuta si fosse comportata in modo colposo per aver fatto sciare il bambino su una pista eccessivamente ripida, innevata artificialmente, e senza seguire da vicino il minore, come invece avveniva durante le lezioni. Il Tribunale accerta che la domanda attorea risulta priva di fondamento. In primo luogo, la circostanza che la pista discesa dal minore fosse stata ricoperta da neve artificiale non presenta alcuna incidenza causale rispetto al sinistro, per avere quest’ultima caratteristiche sostanzialmente analoghe a quella naturale. Inoltre, nessun profilo di colpa è rinvenibile nella condotta del maestro che non ha accompagnato il minore durante la discesa. La gara, infatti, si è svolta su una pista che l’allievo era in grado di effettuare per averla praticata nei giorni precedenti durante le lezioni con l’istruttore. Inoltre, dalle deposizioni testimoniali è emerso che la scuola aveva assicurato un tempestivo intervento a seguito della caduta dell’allievo, poiché lungo la pista si trovavano numerosi istruttori addetti alla sicurezza).
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