TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 16 dicembre 1999, n. 886
TRIBUNALE DI TRENTO, 16 dicembre 1999, n. 886; Giud. Giuliani, L. A. (avv. Montarsolo, Maccaferri) c. Funivie s.p.a. (avv. Fronza) e L. E. (avv. Larentis).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Scontro tra sciatori – Presenza di un cannone sparaneve nel mezzo del tracciato – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Concorso di colpa
Il gestore di impianti sciistici è in via extracontrattuale concorrentemente responsabile del danno subito da uno sciatore infortunatosi per essere finito contro un cannone sparaneve sprovvisto di adeguate protezioni dopo essere stato direzionato verso l’ostacolo a causa dell’investimento dovuto alla condotta colposa di un altro sciatore (nella specie, una sciatrice, dopo essere stata investita da un’altra sciatrice che procedeva irrispettosa delle regole di comune prudenza e perizia, veniva direzionata contro un cannone sparaneve c.d. “a farfalla” privo di adeguate protezioni riportando delle lesioni. Il giudice ha condannato in solido gestore delle piste e sciatore per i danni conseguenti all’incidente occorso).
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