TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 17 novembre 1987, n. 887
TRIBUNALE DI TRENTO; 17 novembre 1987, n. 887; Pres. PAOLUCCI, Rel. DE BENEDETTO; Imp. X. Riforma Pret. Cavalese, 5 aprile 1984
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore –Responsabilità del primo sciatore – Amnistia
Risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. il principiante che, per imprudenza, negligenza ed imperizia, nello scendere lungo una pista inadeguata alla sua limitata preparazione tecnica, su cui erano presenti altri sciatori, investa uno di questi e gli procuri delle lesioni. Trattandosi, però, di reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’amnistia di cui al DPR n. 865/1986, l’imputato deve essere prosciolto. Restano ferme le statuizioni civili.
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