TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 17 novembre 1995, n. 979
TRIBUNALE DI TRENTO; 17 novembre 1995, n. 979; pres. Ancona, rel. Fermanelli, z. L. (avv. Corona, pietrosanti) c. X s.p.a. (avv. Valle).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Presenza di ghiaccio sulla piattaforma di discesa – Responsabilità per danni – Sussistenza
Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore di una seggiovia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto e che il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore trasportato in fase di discesa dal mezzo per essere caduto a causa della presenza di ghiaccio sulla piattaforma di discesa non prontamente rimossa dal personale addetto alla stazione di arrivo.
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